PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 630 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 630-bis. - (Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) - 1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 630, la revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna può essere richiesta se è accertato con sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848».

      2. All'articolo 633, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 630-bis».
      3. All'articolo 634, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «629 e 630» sono sostituite dalle seguenti: «629, 630 e 630-bis».

Art. 2.
(Norme transitorie).

      1. La richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, può essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

 

Pag. 5


      2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.